Art. 15.
(Intervento del pubblico ministero).

      1. Il pubblico ministero presso il tribunale per la famiglia interviene nelle cause e negli affari di competenza del tribunale medesimo per i quali è prevista la trattazione collegiale.
      2. Al fine di consentire l'intervento del pubblico ministero, il presidente del tribunale per la famiglia dispone la comunicazione allo stesso di tutti i ricorsi.
      3. Il pubblico ministero dispone dei poteri di indagine di cui al comma 1 dell'articolo 16 per tutta la durata del processo. Ha gli stessi poteri che competono alle altre parti e li esercita nelle stesse forme che la legge stabilisce per queste ultime.

 

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